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La Spending review e la Scuola. Dematerializzazione delle procedure amministrative. Iscrizioni solo online. Pagelle elettroniche
Venerdì 6 luglio 2012 sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 156 del 6 luglio 2012 - Serie generale è stato pubblicato il Decreto Legge n.95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Il Decreto contiene varie disposizioni che riguardano la razionalizzazione della spesa pubblica. In questa nota cerchiamo di chiarire quali effetti avrà sulla Scuola.
Addio alla documentazione cartacea sostituita da documenti informatici Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporrà entro Ottobre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
Iscrizioni solo via web A partire da gennaio 2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il ministero metterà a disposizione delle scuole e delle famiglie.
Addio pagelle di carta Le istituzioni scolastiche ed educative redigeranno la pagella degli alunni in formato elettronico. Le pagelle si potranno consultare sul web, oppure arriveranno per posta elettronica. Chi vorrà una copia cartacea dovrà farne richiesta alla scuola.
Registri elettronici A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adotterano registri on line e invierano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
Riforma a costo zero Il decreto stabilisce che le scuole dovranno adeguarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Saranno i Dirigenti Scolastici e i Direttori Amministrativi a cercare il modo, con gli scarsi fondi a disposizione, di adeguare personale e e la strumentazione alle novità informatiche.
Al personale docente in esubero anche le supplenze brevi Gli insegnanti in esubero (quelli che hanno perso la cattedra), oltre alle altre forme di utilizzazione già previste, hanno l'obbligo di supplire, nelle Scuole della provincia di titolarità, i colleghi che si assentano anche per pochi giorni. Si potrà ricorrere ai supplenti solo dopo la piena utilizzazione dei soprannumerari.
I docenti malati diventano amministrativi I docenti che per motivi di salute non possono più insegnare non saranno più utilizzati in altri compiti (bibliotecari, responsabili Ufficio tecnico, ..) in quanto diventeranno d’ufficio personale non docente. Stessa sorte avranno, sulla base dei titoli di studio posseduti, gli ITP (insegnanti tecnico-pratici) di Esercitazione di pratica professionale e gli Assistenti transitati dagli enti locali allo Stato nel 2001 con una qualifica diversa da quelle previste dall'ordinamento statale.
Dimezzati gli insegnanti all'estero Il personale docente comandato presso il ministero degli Affari esteri: verrà ridotto da 100 a 70 unità mentre i 1.400 insegnanti italiani in forza nelle scuole italiane all'estero si ridurranno a 624.
Per i vicepresidi finisce la retribuzione per "mansioni superiori" I docenti a cui sono delegati compiti propri dei Dirigenti non riceveranno più la retribuzione per le mansioni superiori svolte, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico del fondo d'istituto.
La Banca d'Italia vigilerà sui bilanci delle scuole Le scuole dovranno versare presso la Banca d'Italia i propri fondi e a non intrattenere più singoli rapporti con singole banche.
Supplenze brevi Le supplenze brevi stipulate dai dirigenti scolastici saranno soggette a un monitoraggio per verificare quali istituzioni istituzioni sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico.
Visite fiscali Previsti anche controlli più severi per gli assenteisti. Le visite fiscali non saranno più finanziate dagli istituti, bensì dal ministero dell’Istruzione, che ha stanziato 23 milioni di euro che ripartirà alle regioni.
Stralcio degli articoli del Decreto Legge:
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
Art. 14. Riduzione delle spese di personale
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 1e C5552, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado distruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
Titolo II Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l' operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole “integrare i fondi stessi“ sono aggiunte “nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio“; b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.“.
38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per“ sono sostituite dalla seguente “compreso“ e le parole da “, le cui competenze fisse“ sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “contribuzione studentesca“ sono inserite le seguenti “degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello“;
b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537“ sono sostituite dalle seguenti “dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti“.